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Rapporti dormienti
Ai sensi del D.P.R. 22 giugno 2007, n. 116 (Regolamento di attuazione dell’art. 1, comma 345, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di depositi dormienti):
- i depositi, effettuati presso l’intermediario (banche, ecc.), di somme di denaro con l'obbligo di rimborso (ad esempio: rapporti di conto corrente, deposito a risparmio, ecc.)
- i depositi di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione (ad esempio: deposito titoli)
- i contratti di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (ramo vita), in tutti i casi in cui l’assicuratore si impegna al pagamento di una rendita o di un capitale al beneficiario ad una data prefissata,
- i depositi al portatore (rappresentati, ad es., da libretti al portatore)
in relazione ai quali si siano verificate le seguenti condizioni:
- non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta, per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari;
- il valore del saldo o dei beni sia superiore a 100,00 euro
sono considerati “dormienti”
Al verificarsi delle condizioni di “dormienza” l’intermediario invia al titolare del rapporto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all’ultimo indirizzo comunicato o comunque conosciuto, o a terzi da lui eventualmente delegati, l’invito ad impartire disposizioni entro il termine di 180 giorni dalla data della ricezione, avvertendolo che, decorso tale termine, il rapporto verrà estinto e le somme ed i valori relativi a ciascun rapporto verranno devoluti al Fondo istituito dalla L. n. 266/2005, restando impregiudicate le cause di estinzione dei diritti. Il rapporto “dormiente” non verrà estinto dall’intermediario se, entro il predetto termine di 180 giorni, verrà effettuata un’operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi dallo stesso delegati, escluso l’intermediario non specificatamente delegato in forma scritta.
ALLEGATI
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